Corte Suprema degli Stati Uniti:

Ruolo, poteri e storia

Domande principali

Che cos'è la Corte Suprema degli Stati Uniti e da cosa deriva il suo potere?

Perché Alexander Hamilton definiva la magistratura federale "il ramo meno pericoloso" e perché questa previsione si è rivelata sbagliata?

Come sceglie la Corte Suprema quali casi giudicare?

Perché il mandato a vita dei giudici e la mancanza di un limite costituzionale al loro numero sono oggi al centro del dibattito politico?

La Corte Suprema degli Stati Uniti è l’organo giudiziario apicale del sistema federale statunitense. È composta da nove giudici — un Presidente della Corte (Chief Justice) e otto giudici associati (Associate Justices) — nominati con un mandato che, salvo impeachment, dura fino alla morte o al ritiro volontario. Nel corso della sua storia, la Corte ha assunto un ruolo che va ben oltre la semplice risoluzione di controversie giuridiche: attraverso il controllo di costituzionalità, essa può annullare leggi approvate dal Congresso o atti dell’Esecutivo presidenziale ritenuti incompatibili con la Costituzione, esercitando così un’influenza determinante sull’assetto politico e sociale del Paese.

L’enigma del terzo ramo

La centralità istituzionale descritta sopra appare, a uno sguardo storico, come un vero paradosso. Nel Federalist No. 78, Alexander Hamilton definì la magistratura federale «the least dangerous branch» — il ramo meno pericoloso del governo — sostenendo che, non disponendo né della spada, ovvero il controllo delle forze armate, prerogativa dell’Esecutivo, né della borsa, ovvero il potere di tassazione e di spesa, prerogativa del Congresso, il potere giudiziario sarebbe stato strutturalmente il più debole dei tre poteri, privo di forza propria e dotato soltanto della facoltà di giudizio. Hamilton ne deduceva che la Corte non avrebbe mai potuto minacciare la libertà generale, se non in unione con uno degli altri due rami.

La storia successiva ha, in parte, ribaltato questa previsione. Sebbene la Corte continui a non possedere mezzi coercitivi propri, dipendendo dall’Esecutivo per l’esecuzione delle proprie sentenze, essa ha progressivamente acquisito, soprattutto grazie all’affermazione dottrinale del judicial review, un potere di indirizzo costituzionale che nessuno dei Padri fondatori aveva previsto con questa ampiezza. Decisioni come Marbury v. Madison, Dred Scott v. Sandford, Brown v. Board of Education o, in tempi recenti, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization dimostrano come il “ramo meno pericoloso” sia divenuto, in determinati momenti storici, l’arbitro ultimo delle grandi questioni politiche e morali della nazione.

L’Articolo III: il più breve e scarno

A differenza dell’Articolo I, dedicato al Congresso, e dell’Articolo II, dedicato al Presidente, l’Articolo III della Costituzione — quello che istituisce il potere giudiziario federale — è il più breve e il più scarno dei tre articoli istituzionali. La Sezione 1 si limita a stabilire che il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito a una Corte Suprema e a quei tribunali inferiori che il Congresso potrà di volta in volta istituire. La Costituzione, dunque, crea direttamente soltanto la Corte Suprema, lasciando all’iniziativa legislativa del Congresso il compito di organizzare l’intera architettura dei tribunali federali di grado inferiore. Fu proprio il Congresso, con il Judiciary Act del 1789, a dare attuazione concreta a questa previsione, istituendo le corti distrettuali e le corti d’appello e organizzando materialmente la Corte Suprema, che si riunì per la prima volta nel febbraio del 1790.

Questa formulazione minimalista riflette la volontà dei costituenti di affidare al processo legislativo ordinario, più flessibile della rigidità costituzionale, la definizione dei dettagli organizzativi della magistratura federale, riservando invece al testo costituzionale la tutela di alcune garanzie ritenute irrinunciabili per l’indipendenza dei giudici. La prima di queste garanzie è il mandato “durante buona condotta”, sancito dalla clausola nota come Good Behaviour Clause: la medesima Sezione 1 stabilisce infatti che i giudici, sia della Corte Suprema sia dei tribunali inferiori, restano in carica durante la buona condotta, formula che nella prassi si traduce in un mandato a vita, revocabile soltanto attraverso la procedura di impeachment. Hamilton, nel Federalist No. 78, definiva questa permanenza in carica la cittadella della pubblica giustizia, indispensabile a sottrarre i giudici alle pressioni elettorali e alle ingerenze degli altri due poteri.

A questa prima garanzia si affianca l’inviolabilità dello stipendio, prevista dalla Compensation Clause, la quale vieta al Congresso di ridurre la retribuzione dei giudici in carica, impedendo così che il potere legislativo possa esercitare pressioni economiche indirette per punire decisioni giudiziarie sgradite. Va infine osservato che il testo costituzionale non specifica quanti giudici debbano comporre la Corte Suprema: il numero fu stabilito, di volta in volta, dal Congresso mediante legge ordinaria, variando storicamente tra cinque e dieci membri, e fu fissato a nove soltanto con il Judiciary Act del 1869, soglia mai più modificata da allora, sebbene la questione resti oggetto di un dibattito politico ricorrente.

La nascita del potere: Marbury v. Madison (1803)

Il potere della Corte Suprema di dichiarare incostituzionale — e quindi nulla — una legge approvata dal Congresso, noto come judicial review, non è previsto in modo esplicito da alcuna clausola della Costituzione. Si tratta di un potere di origine giurisprudenziale, affermato dalla stessa Corte attraverso la propria attività interpretativa, e non enunciato dal testo letterale dell’Articolo III.

La vicenda che diede origine a questa dottrina nacque da una controversia politica minore. Negli ultimi giorni dell’amministrazione del Presidente John Adams, il Segretario di Stato John Marshall non riuscì a consegnare la commissione di nomina a giudice di pace a William Marbury, tra le cosiddette “nomine di mezzanotte”. Il nuovo Presidente Thomas Jefferson ordinò al proprio Segretario di Stato, James Madison, di non consegnare la commissione. Marbury si rivolse quindi direttamente alla Corte Suprema chiedendo l’emissione di un writ of mandamus, un ordine giudiziario che imponesse a Madison la consegna dell’atto.

Il Chief Justice John Marshall si trovò dinanzi a un dilemma istituzionale: se la Corte avesse ordinato la consegna della commissione, l’Amministrazione Jefferson avrebbe potuto semplicemente ignorare l’ordine, privo com’era di qualsiasi mezzo coercitivo; se invece la Corte si fosse astenuta, sarebbe apparsa sottomessa al potere esecutivo. Marshall risolse la questione con una soluzione: riconobbe che Marbury aveva diritto alla commissione, ma dichiarò che la Corte non poteva emettere il mandamus richiesto, perché la disposizione di legge che le avrebbe attribuito tale competenza in via originaria — la Sezione 13 del Judiciary Act del 1789 — era incompatibile con l’Articolo III della Costituzione, che limita la giurisdizione di primo grado della Corte a casi specifici, riservandole per il resto giurisdizione d’appello.

Rinunciando così a un potere minore, ossia l’emissione di quel singolo mandamus, Marshall ottenne per la Corte un potere di gran lunga più significativo: il principio secondo cui è compito del potere giudiziario stabilire cosa dice la legge e, conseguentemente, disapplicare qualsiasi atto del Congresso ritenuto in contrasto con la Costituzione. È questo il fondamento giurisprudenziale, non testuale, del judicial review, che da allora costituisce il pilastro dell’intero sistema costituzionale statunitense.

Giurisdizione, funzionamento e il certiorari

L’Articolo III, Sezione 2, distingue due tipologie di giurisdizione della Corte Suprema, profondamente diverse per natura e per frequenza di applicazione. La prima è la giurisdizione originaria, o Original Jurisdiction, in base alla quale la Corte giudica direttamente come tribunale di prima istanza; si tratta di casi rari, espressamente definiti dal testo costituzionale, quali le controversie dirette tra due o più Stati — ad esempio in materia di confini o di risorse idriche — e le cause che coinvolgono ambasciatori e altri ministri pubblici. La seconda, e di gran lunga più rilevante nella prassi, è la giurisdizione d’appello, o Appellate Jurisdiction, per mezzo della quale la Corte rivede le decisioni delle corti d’appello federali o delle corti supreme statali su questioni di diritto federale, entro i limiti fissati dal Congresso: è a questa categoria che appartiene la quasi totalità dei casi trattati dalla Corte, pari a circa il 99% del carico complessivo.

La selezione dei casi da trattare in appello avviene attraverso lo strumento del writ of certiorari, una richiesta con cui una parte insoddisfatta della decisione di un tribunale inferiore chiede alla Corte di riesaminare il caso. La Corte non è obbligata ad accogliere tali richieste e le concede solo quando ritiene che il caso abbia un rilievo di portata nazionale, contribuisca a risolvere contrasti interpretativi tra le corti d’appello federali o presenti un valore di precedente significativo. Su alcune migliaia di ricorsi presentati ogni anno, la Corte accoglie soltanto un numero molto ristretto di casi, per i quali viene fissata udienza orale e redatta un’opinione scritta, secondo la cosiddetta Rule of Four, che prevede sia sufficiente il voto favorevole di almeno quattro giudici su nove per ascoltare un caso.

Il calendario processuale della Corte si apre il primo lunedì di ottobre e si conclude generalmente entro la fine di giugno o i primi giorni di luglio dell’anno successivo. Le udienze orali si svolgono da ottobre ad aprile, mentre le decisioni vengono assunte durante le riunioni collegiali, a cui partecipano soltanto i nove giudici, senza la presenza di collaboratori. Il voto avviene in ordine di anzianità, a partire dal Chief Justice, e l’assegnazione della stesura dell’opinione di maggioranza spetta al Chief Justice, se appartiene alla maggioranza, oppure al giudice più anziano tra i membri della maggioranza.

Le grandi ere storiche e le “ferite autoinflitte

La storia della Corte Suprema può essere letta attraverso una successione di ere giurisprudenziali, ciascuna caratterizzata da un orientamento dottrinale dominante e da decisioni capaci di plasmare, o in alcuni casi di compromettere gravemente, la vita politica e sociale della Nazione.

Sotto la guida del Chief Justice John Marshall, tra il 1801 e il 1835, la Corte costruì le fondamenta della supremazia del governo federale su quello degli Stati federati. Oltre a Marbury v. Madison, decisioni come McCulloch v. Maryland del 1819 — che riconobbe al Congresso poteri impliciti, non esplicitamente elencati nel testo costituzionale, purché necessari e appropriati all’esercizio dei poteri enumerati, e sancì l’impossibilità per uno Stato di tassare un’istituzione federale — e Gibbons v. Ogden del 1824, che ampliò la portata della clausola sul commercio interstatale, consolidarono in modo duraturo l’autorità del governo nazionale.

Sotto la presidenza del Chief Justice Roger B. Taney, la Corte emise nel 1857 quella che è generalmente considerata la più grave “ferita autoinflitta” nella sua storia. Nel caso Dred Scott v. Sandford, la Corte stabilì che le persone di origine africana, libere o schiave, non potevano essere considerate cittadini degli Stati Uniti e che il Congresso non aveva il potere di proibire la schiavitù nei territori federali, dichiarando incostituzionale il Missouri Compromise del 1820. La sentenza, lungi dal placare le tensioni sulla schiavitù, contribuì ad aggravare la frattura che sfociò nella Guerra Civile.

Tra la fine dell’Ottocento e il 1937, la Corte sviluppò una giurisprudenza fondata sulla libertà contrattuale, una dottrina secondo cui la clausola del due process of law, contenuta nel XIV Emendamento tutelava non soltanto la libertà personale in senso fisico, ma anche il diritto dell’individuo di stipulare liberamente accordi economici e di lavoro senza ingerenze del legislatore federale o statale. Questa era giurisprudenziale viene denominata Lochner a seguito della sentenza Lochner v. New York, emessa nel 1905, con cui la Corte definì incostituzionale una legge dello Stato di New York che limitava a dieci ore giornaliere e sessanta settimanali l’orario di lavoro dei fornai, ritenendo tale limite un’interferenza ingiustificata nel rapporto di lavoro tra datore e operai. Sulla base dello stesso principio, la Corte annullò, negli anni successivi, una serie di leggi sociali sia di natura statale che di natura federale dirette a tutelare i lavoratori, considerate violazioni della libertà contrattuale ai sensi del XIV Emendamento. Negli anni dell’Amministrazione di Franklin D. Roosevelt, la Corte, sempre sfruttando questo principio, bocciò diversi interventi del New Deal. Di fronte a questi ripetuti annullamenti, Roosevelt propose nel 1937 il Judicial Procedures Reform Bill, noto come “Court-packing plan”, che avrebbe consentito al Presidente di nominare un nuovo giudice per ciascun membro della Corte di età superiore ai settant’anni, fino a un massimo di sei nuovi seggi. Il piano non fu mai approvato dal Congresso, anche perché la Corte, con la sentenza West Coast Hotel Co. v. Parrish del marzo 1937, operò un mutamento di orientamento — passato alla storia come “the switch in time that saved nine” — confermando la validità di una legge statale sul salario minimo e aprendo così la strada al riconoscimento della restante legislazione del New Deal.

Guidata dal Chief Justice Earl Warren tra il 1953 e il 1969, la Corte segnò una svolta radicale in materia di diritti civili e garanzie processuali penali. Tra le decisioni più rilevanti di questo periodo figurano Brown v. Board of Education of Topeka del 1954, che dichiarò incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche superando il principio “separati ma uguali” affermato in Plessy v. Ferguson del 1896, Gideon v. Wainwright del 1963, che estese il diritto a un difensore d’ufficio anche agli imputati indigenti nei procedimenti statali, e Miranda v. Arizona del 1966, che impose alle forze dell’ordine l’obbligo di informare gli indagati dei propri diritti costituzionali prima dell’interrogatorio.

Alla guida del Chief Justice William Rehnquist, nominato a tale carica nel 1986 dal Presidente Ronald Reagan dopo quindici anni come giudice della Corte Suprema, la Corte imboccò a partire dalla fine degli anni Ottanta e per quasi due decenni un percorso di progressivo riorientamento conservatore, pur senza sconfessare integralmente l’eredità della Corte Warren. Il tratto distintivo di questa fase fu il cosiddetto “nuovo federalismo”, un indirizzo giurisprudenziale volto a riaffermare i limiti costituzionali al potere del Congresso a vantaggio della sovranità degli Stati federati. Ne è esempio emblematico la sentenza United States v. Lopez del 1995, con cui la Corte dichiarò per la prima volta in oltre cinquant’anni incostituzionale una legge federale, il Gun-Free School Zones Act del 1990, ritenendo che il Congresso avesse ecceduto i limiti della clausola sul commercio interstatale (Commerce Clause) nel vietare il possesso di armi da fuoco nelle vicinanze delle scuole. La Corte Rehnquist fu inoltre protagonista della controversa decisione Bush v. Gore del dicembre 2000, composta da due votazioni distinte. La prima decisione vide 7 giudici favorevoli e 2 contrari e ritenevano che i tribunali della Florida avessero dato ordine di un riconteggio manuale senza fissare uno standard uniforme per determinare la volontà dell’elettore, lasciando ad ogni contea la definizione dei criteri, in questo modo si violava il principio costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini al momento del voto, perché in una contea dei voti che sarebbero stati considerati invalidi sarebbero stati invece validi. Una volta accertata la violazione costituzionale, la Corte si divise nettamente su cosa fare nel concreto. Con una maggioranza di 5 giudici a 4, i giudici decisero che non ci sarebbe stato più il tempo materiale per un riconteggio costituzionalmente valido da concludersi entro il 12 dicembre 2000, ovvero la data fissata per legge in cui tutti i processi di voto devono concludersi. Di conseguenza, i giudici decisero di annullare la decisione della Corte Suprema della Florida che imponeva il riconteggio, assegnando i voti dello Stato, e con essa la presidenza, a George W. Bush.

Sul piano dei diritti individuali, la Corte Rehnquist mantenne, con la sentenza Planned Parenthood v. Casey del 1992, il nucleo essenziale del diritto all’aborto riconosciuto in Roe v. Wade, pur ammettendo maggiori margini di regolamentazione da parte degli Stati, mostrando così una linea giurisprudenziale meno uniformemente conservatrice di quanto alcuni osservatori avessero previsto al momento della nomina di Rehnquist.

Sotto la presidenza del Chief Justice John Roberts, la Corte ha infine operato un’inversione di precedenti storici di lunga data. In Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, decisione del 2022, la Corte ha stabilito che la Costituzione non conferisce un diritto all’aborto, superando i precedenti Roe v. Wade del 1973 e Planned Parenthood v. Casey del 1992. In Loper Bright Enterprises v. Raimondo, decisione del 2024, la Corte ha abbandonato la dottrina della cosiddetta “Chevron deference” che era diventata lo standard a seguito della Chevron U.S.A v. Natural Resources Defense Council del 1984, che per decenni aveva imposto ai giudici di attenersi alle interpretazioni ragionevoli delle agenzie amministrative federali su leggi ambigue, ridimensionando così in modo significativo il potere discrezionale della burocrazia federale.

Filosofie di interpretazione costituzionale

Il metodo con cui i giudici interpretano il testo costituzionale costituisce oggetto di un dibattito dottrinale di lunga data, che attraversa in modo trasversale la storia della Corte e continua a determinare, in larga misura, gli schieramenti interni all’attuale composizione. Una prima corrente è nota come “originalismo” e prevede che il testo costituzionale vada interpretato come era stato pensato al momento della sua adozione nel 1787 o al momento dei singoli emendamenti successivi.

Alla corrente originalista si contrappone la dottrina della “costituzione vivente” e il purposivism, sostenuti storicamente dal giudice Stephen Breyer e oggi da giudici come Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson. Secondo questa corrente, i principi costituzionali sono stati deliberatamente espressi dai costituenti in termini ampi e flessibili, proprio per consentirne l’applicazione a condizioni tecnologiche, sociali e morali in continua evoluzione; un’interpretazione rigidamente ancorata al significato storico rischierebbe, in questa prospettiva, di svuotare di senso concreto le garanzie costituzionali di fronte a contesti che i redattori del testo non potevano prevedere.

C’è infine una terza corrente interpretativa distinta definita “testualismo”, che prevede l’interpretazione del testo costituzionale attribuendo ai termini il significato ordinario e letterale, senza risalire all’intenzione dei redattori. Il giudice Antonin Scalia, ad esempio, affermava di essere un giudice che applicava entrambe le correnti, mentre la giudice Kagan, nel 2015 ha affermato che tutti i giudici della Corte Suprema sono oggi testualisti.

Nomina, politicizzazione e proposte di riforma

Il processo di nomina dei giudici della Corte Suprema è disciplinato dall’Articolo II, Sezione 2, della Costituzione, che attribuisce al Presidente il potere di nominare i giudici con il parere e il consenso del Senato, secondo la cosiddetta Advice and Consent Clause. Nella prassi, il processo si articola in una nomina presidenziale, seguita da audizioni dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato e da una votazione finale dell’intera Assemblea. Fino al 2017 la conferma dei giudici della Corte Suprema poteva essere bloccata da un filibuster, che richiedeva sessanta voti per essere superato; nell’aprile del 2017 il Senato, a maggioranza repubblicana, ha eliminato tale soglia per le nomine alla Corte Suprema attraverso la cosiddetta “opzione nucleare”, riducendo a maggioranza semplice il quorum necessario per la conferma, un’estensione della medesima procedura già applicata dalla maggioranza democratica nel 2013 alle nomine giudiziarie di grado inferiore e agli incarichi esecutivi.

L’assenza di un mandato a termine per i giudici ha inoltre alimentato il fenomeno dei cosiddetti “pensionamenti strategici”, per cui alcuni giudici hanno scelto il momento del proprio ritiro tenendo conto dell’affiliazione politica del Presidente in carica, nel tentativo di assicurare la nomina di un successore ideologicamente allineato.

Questi elementi hanno alimentato negli ultimi anni un ampio dibattito pubblico e istituzionale sulle possibili riforme della Corte. Una prima proposta, discussa anche nell’ambito di un pacchetto di riforme presentato dal Presidente Joe Biden, prevede di sostituire il mandato a vita con mandati sfalsati di diciotto anni, con la nomina di un nuovo giudice ogni due anni da parte di ciascun Presidente in carica, così da rendere il ricambio della Corte più regolare e prevedibile; una modifica di tale portata richiederebbe, secondo l’opinione prevalente, un emendamento costituzionale. Una seconda direttrice riguarda l’espansione del numero dei giudici, poiché la Costituzione non fissa il numero dei membri della Corte, e alcune proposte politiche hanno ipotizzato di aumentare i seggi da nove a undici o tredici tramite legge ordinaria del Congresso, senza necessità di emendamento costituzionale. Una terza direttrice, infine, riguarda il codice etico e la trasparenza: a seguito di crescenti pressioni pubbliche legate a conflitti di interesse e a doni ricevuti da alcuni giudici, la Corte ha adottato, il 13 novembre 2023, un primo Codice di condotta per i propri membri, articolato in cinque canoni riguardanti l’integrità, l’imparzialità, l’astensione dalle attività politiche e la gestione dei potenziali conflitti di interesse. Il Codice, tuttavia, non prevede un organo esterno di applicazione o sanzione, ragione per cui resta oggetto di critiche da parte di chi ne chiede il rafforzamento attraverso una legge del Congresso, come la Supreme Court Ethics, Recusal, and Transparency Act.