Il Collegio Elettorale

Storia, meccanismi e riforme

Domande principali

Che cos'è il Collegio elettorale negli Stati Uniti?

Perché i Costituenti scelsero il Collegio elettorale invece dell’elezione diretta del Presidente?

Quanti Elettori compongono oggi il Collegio elettorale e come sono ripartiti?

Il vincitore del voto popolare e delle elezioni coincide?

Kamala Harris certifica le elezioni nel collegio elettorale

L’elezione del Presidente degli Stati Uniti avviene attraverso il Collegio Elettorale, uno degli istituti più peculiari e dibattuti dell’intero assetto costituzionale americano. Nato da un compromesso tra rappresentanza popolare, ruolo degli Stati nel sistema federale e dinamiche legate alla schiavitù, questo meccanismo continua a suscitare un dibattito profondo sulla legittimità democratica del sistema presidenziale statunitense.

Origini storiche e dibattito alla Convenzione di Philadelphia

Alla Convenzione di Philadelphia del 1787 la modalità di scelta del Capo dell’Esecutivo fu tra le questioni più complesse e controverse, tanto che alcuni delegati la descrissero come una delle decisioni più difficili dell’intero lavoro costituente.

In un primo momento furono esaminate almeno tre opzioni principali: elezione del Presidente da parte del Congresso, elezione diretta da parte del popolo dell’intera Unione ed elezione mediante meccanismi indiretti che coinvolgessero gli Stati. I sostenitori dell’elezione da parte del Congresso temevano che un’elezione popolare potesse favorire demagoghi o candidati sostenuti da maggioranze momentanee, mentre altri delegati ritenevano che un Presidente eletto dal legislatore federale sarebbe divenuto dipendente da esso, compromettendo la separazione dei poteri.

L’ipotesi di un’elezione popolare diretta fu discussa più volte ma incontrò tre tipi principali di resistenze: le dimensioni del nuovo Stato, la disomogeneità delle informazioni a disposizione dei cittadini e il timore che i grandi Stati popolosi dominassero stabilmente la scelta a scapito di quelli piccoli. In questo contesto si fece strada l’idea di un collegio di “Elettori”, scelti dagli Stati, incaricati di designare il Presidente, così da bilanciare partecipazione popolare, ruolo degli Stati e indipendenza dell’Esecutivo dal Congresso.

Il nodo originario: schiavitù e Compromesso dei Tre Quinti

Accanto al conflitto tra Stati grandi e piccoli, un ruolo decisivo fu svolto dalla questione della schiavitù e della distribuzione del potere tra Nord e Sud. Nella seconda metà del Settecento circa il 40% della popolazione degli Stati del Sud era costituito da persone schiavizzate, prive di diritti politici ma fondamentali per il peso demografico complessivo di quegli Stati.

Il cosiddetto “Compromesso dei Tre Quinti”, inserito nell’Articolo I, sezione 2, stabilì che la rappresentanza alla Camera dei Rappresentanti e la ripartizione di alcune imposte dirette sarebbero state determinate sommando alla popolazione libera i tre quinti delle “altre persone”, formula con cui si alludeva agli schiavi senza nominarli. Poiché il numero degli Elettori presidenziali di ciascuno Stato è pari alla somma dei suoi Rappresentanti e Senatori, questo meccanismo si tradusse in un aumento strutturale del peso politico degli Stati schiavisti nel Collegio elettorale.

Nei dibattiti del 19 luglio 1787 James Madison osservò che il diritto di voto era “molto più diffuso negli Stati del Nord che in quelli del Sud” e che, in un sistema di elezione popolare diretta, gli Stati meridionali “…non avrebbero potuto esercitare alcuna influenza sul piano dei Negri”, alludendo al fatto che la popolazione schiavizzata – non avendo diritto di voto – sarebbe scomparsa dal peso politico di un’elezione puramente popolare. L’adozione di un sistema fondato su Elettori ripartiti secondo la rappresentanza alla Camera, che incorporava il Compromesso dei Tre Quinti, “ovviava” a tale difficoltà, consentendo al Sud di tradurre in potere politico anche una popolazione che non poteva votare.

La storiografia ha mostrato che questo assetto accrebbe significativamente la sovra‑rappresentazione degli Stati schiavisti sia alla Camera sia nel Collegio elettorale, conferendo loro un “bonus” di voti che influenzò la Presidenza per decenni. Secondo l’allocazione dei voti elettorali effettuata nel 1788, gli Stati del Sud riuscirono ad ottenere 41 voti elettorali su 91, pari al 46% dei voti elettorali disponibili, nonostante avessero solo il 40% della popolazione libera. A cascata, ogni cittadino del Sud aveva un’importanza elettorale maggiore. Dopo il primo censimento avvenuto nel 1790, ogni voto elettorale nel Sud rappresentava 20.525 individui, mentre nel Nord ogni voto elettorale rappresentava 25.590 individui, una differenza del 25%. Analisi quantitative hanno evidenziato che, nella fase iniziale della Repubblica, tale sovra‑rappresentazione contribuì alla frequente elezione di Presidenti provenienti dal Sud schiavista, e alcuni studiosi hanno sostenuto che senza questo meccanismo la vittoria di Thomas Jefferson nel 1800 sarebbe stata più incerta.

La disciplina costituzionale originaria

La disciplina del Collegio elettorale è contenuta originariamente nell’Articolo II, sezione 1, della Costituzione federale. La Costituzione prevede che ogni Stato nomini un numero di Elettori pari al totale dei propri Rappresentanti e Senatori in Congresso e vieta che Senatori, Rappresentanti o titolari di cariche federali possano essere Elettori, al fine di garantire l’autonomia di questo corpo rispetto alle istituzioni federali in carica.

Nel modello del 1787 gli Elettori si riunivano nei rispettivi Stati e votavano per due persone, almeno una delle quali non residente nel loro stesso Stato. L’elenco dei voti veniva certificato e inviato al Presidente del Senato, che in seduta congiunta con Camera e Senato apriva le schede e procedeva al conteggio; il candidato con il maggior numero di voti, purché maggioranza del totale degli Elettori nominati, diventava Presidente, mentre il secondo classificato assumeva la carica di Vicepresidente, salvo i casi di mancata maggioranza o parità in cui interveniva la Camera votando per Stati.

La Costituzione, nel suo testo originario, non utilizza l’espressione “Collegio elettorale”: essa parla di “Electors” e definisce un procedimento, non un organo permanente. Il termine “Electoral College” entrerà nell’uso successivo per indicare l’insieme degli Elettori e il processo costituzionale di elezione del Presidente.

Il XII Emendamento e la riforma del sistema

La pratica politica dei primi anni mise rapidamente in luce i limiti del modello originario, in particolare dopo l’emergere dei partiti politici nazionali. L’elezione del 1800 – in cui Thomas Jefferson e il suo candidato alla Vicepresidenza Aaron Burr ottennero lo stesso numero di voti elettorali – condusse a un’elezione contingente alla Camera e rese evidente l’esigenza di distinguere i voti per le due cariche.

Il XII Emendamento, ratificato nel 1804, modificò in modo sostanziale la procedura, prevedendo che gli Elettori votassero con schede separate per Presidente e Vicepresidente e che redigessero elenchi distinti dei voti per ciascuna carica. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza dei voti elettorali per il Presidente, la Camera dei Rappresentanti sceglie tra i primi tre candidati, votando per Stati; nel caso in cui nessun candidato a Vicepresidente raggiunga la maggioranza, la scelta spetta al Senato tra i primi due.

Questa revisione, che sostituisce la clausola originaria dell’Articolo II, mirava a evitare le distorsioni generate dall’intreccio tra il sistema elettorale e il sorgere dei partiti politici, rendendo più stabile e prevedibile la procedura di elezione delle due principali cariche dell’Esecutivo.

Il XII Emendamento può tornare utile anche nella fattispecie in cui si verifichi lo scenario in cui entrambi i candidati Presidenti  ottengano 269 voti elettorali. In questo caso si verificherebbe una contingent election, un sistema per cui la Camera dei Rappresentanti elegge il Presidente mentre il Senato elegge il Vicepresidente.

Alla Camera dei Rappresentanti, ciascuna delegazione statale ha a disposizione un voto da poter conferire ad uno dei primi tre candidati che hanno ricevuto dei voti elettorali. Ad esempio, se una delegazione avesse sei rappresentanti, di cui 4 repubblicani e 2 democratici, la delegazione tiene un’elezione interna ed è presumibile pensare che il voto di quella delegazione andrebbe al candidato repubblicano. Nel caso in cui la delegazione fosse composta da 3 repubblicani e 3 democratici e dunque non fosse in grado di convergere su un nome, la delegazione non parteciperebbe alla votazione e il suo voto sarebbe considerato congelato.

Per l’elezione del Presidente sono necessari 26 voti, ovvero la maggioranza assoluta delle delegazioni statali.

Contestualmente, il Senato procede ad eleggere il Vicepresidente, dove ogni Senatore ha a disposizione un voto e sono necessari 51 voti.

Se al 20 gennaio la Camera dei Rappresentanti non fosse stata in grado di eleggere il Presidente, il Vicepresidente assumerebbe il ruolo di Presidente facente funzioni.

Evoluzione storica della prassi e ruolo del voto popolare

La Costituzione lascia agli Stati ampia discrezionalità nel definire “il modo” di nomina degli Elettori e, in origine, diversi Stati affidarono questa scelta ai rispettivi Parlamenti statali. Nel corso del XIX secolo si affermò progressivamente la prassi di nominare gli Elettori sulla base del risultato del voto popolare nello Stato, fino a quando, entro la fine del secolo, tutti gli Stati adottarono meccanismi fondati sul suffragio dei cittadini.

La progressiva estensione del diritto di voto – attraverso, tra l’altro, gli Emendamenti XV, XIX, XXIV e XXVI – ha modificato profondamente la base sociologica del Collegio elettorale, pur lasciando invariata la sua struttura formale. Parallelamente, l’evoluzione dei partiti politici ha fatto sì che gli Elettori siano oggi normalmente selezionati dai partiti o dalle coalizioni come figure politicamente fedeli al candidato, più che come notabili indipendenti chiamati a un giudizio discrezionale sui candidati.

La prassi dominante negli Stati contemporanei è quella del sistema “winner‑take‑all”, in virtù del quale la lista di Elettori collegata al candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti popolari nello Stato conquista tutti i voti elettorali assegnati a quello Stato. Fanno eccezione soltanto Maine e Nebraska, che utilizzano un metodo “a distretti”, attribuendo un Elettore al vincitore di ciascun distretto congressuale e due Elettori al vincitore a livello statale.

Meccanismi operativi contemporanei

Nell’assetto contemporaneo il Collegio elettorale è composto da 538 Elettori: uno per ciascuno dei 435 Seggi alla Camera dei Rappresentanti, uno per ciascuno dei 100 Seggi al Senato, più tre Elettori attribuiti al Distretto di Columbia in virtù del XXIII Emendamento. Per l’elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei voti elettorali, attualmente pari a 270.

Il processo si articola in tre fasi principali.

  1. Voto popolare negli Stati: il giorno fissato dalla legge federale per l’elezione generale (in novembre), gli elettori di ciascuno Stato votano per una lista di Elettori associata a un candidato alla Presidenza e al Vicepresidente; di fatto il voto appare come una scelta diretta tra candidati, ma giuridicamente vale come designazione di una lista di Elettori.
  2. Riunione e voto degli Elettori: nei primi giorni di dicembre successivi al voto, gli Elettori di ciascuno Stato si riuniscono presso un luogo stabilito dalla legge statale (di norma la capitale dello Stato) e votano con schede separate per Presidente e Vicepresidente, secondo il XII Emendamento.
  3. Conteggio in Congresso: i voti degli Elettori sono trasmessi sotto forma di “Certificates of Vote” al Presidente del Senato e ad altre autorità federali; in una seduta congiunta di Camera e Senato, tenuta di norma il 6 gennaio successivo alla riunione degli Elettori, il Presidente del Senato apre le certificazioni e i voti vengono conteggiati ufficialmente.

Il ruolo amministrativo del Collegio elettorale è in larga parte coordinato dall’Office of the Federal Register (OFR), parte dei National Archives, che fornisce istruzioni agli Stati, riceve i “Certificates of Ascertainment” e i “Certificates of Vote” e ne custodisce la documentazione come archivi permanenti. Una funzione sussidiaria è svolta anche dai tribunali distrettuali federali, che, in virtù di una normativa risalente al 1792, conservano copie di riserva dei documenti del Collegio per ogni Stato e per il Distretto di Columbia.

Le controversie sugli Elettori “infedeli” e l’interpretazione giurisprudenziale

La Costituzione federale non disciplina espressamente il grado di vincolo giuridico degli Elettori rispetto agli impegni assunti verso un determinato candidato. Nel corso del tempo alcuni Elettori hanno espresso voti difformi rispetto al mandato politico con cui erano stati designati, dando luogo al fenomeno degli “faithless electors”.

Su oltre 23.000 voti elettorali espressi nella storia, meno di duecento sono stati “devianti”, e nella grande maggioranza dei casi non hanno mutato l’esito complessivo né la volontà espressa dagli elettori dello Stato. Tuttavia, l’elezione del 2016 ha fatto registrare il record moderno di sette Elettori che hanno deliberatamente votato per candidati diversi da quelli per i quali erano stati designati, includendo, tra gli altri, voti per Bernie Sanders, John Kasich, Colin Powell e Faith Spotted Eagle.

Numerosi Stati hanno reagito introducendo, con leggi statali, obblighi di voto conforme al mandato o meccanismi di sostituzione automatica dell’Elettore che rifiuti di votare secondo le istruzioni. La legittimità di tali discipline è stata oggetto di contenzioso, culminato nella decisione Chiafalo v. Washington (2020), in cui la Corte Suprema ha stabilito che gli Stati possono, in virtù dei loro poteri ex Articolo II, imporre sanzioni o sostituire gli Elettori che non rispettino il loro impegno a votare secondo il risultato dello Stato. Questa facoltà degli Stati di vincolare gli Elettori deriva da interpretazione giurisprudenziale del testo costituzionale e della prassi storica, non è cioè esplicitamente menzionata nella Costituzione.

Il “cortocircuito” democratico: voto popolare e voto elettorale

Uno degli aspetti più controversi del Collegio elettorale nell’epoca contemporanea è il possibile divorzio tra il risultato del voto popolare nazionale e l’esito nel Collegio. Nella storia statunitense si sono verificati cinque casi in cui il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti popolari complessivi non è divenuto Presidente, a causa della distribuzione dei voti elettorali.

Le elezioni del 1824, 1876 e 1888 costituiscono esempi storici di tale disallineamento, mentre in epoca recente il fenomeno si è ripresentato nel 2000 e nel 2016, contribuendo a rendere il Collegio elettorale uno dei temi più divisivi del dibattito politico. Nel 2000 Al Gore ottenne circa mezzo milione di voti popolari in più rispetto a George W. Bush, ma quest’ultimo conquistò la Presidenza con un margine estremamente ristretto nel Collegio elettorale (271 voti elettorali contro 266, dopo l’assegnazione della Florida). Nel 2016 Hillary Clinton raccolse circa 2,9 milioni di voti popolari in più rispetto a Donald Trump, ma perse la Presidenza perché Trump ottenne 304 voti nel Collegio elettorale contro 227, grazie a vittorie ravvicinate in alcuni Stati chiave.

Questi casi – talvolta indicati in letteratura come “misfires” del Collegio elettorale – hanno alimentato il dibattito sulla legittimità democratica di un sistema che può consentire l’elezione di un Presidente privo della maggioranza dei voti espressi a livello nazionale.

Elezioni contestate e ruolo del Collegio elettorale

Le elezioni del 2000 e del 2016 sono divenute casi emblematici non solo per il disallineamento tra voto popolare e voto elettorale, ma anche per le controversie giuridiche e politiche che hanno accompagnato il conteggio dei voti. Nel 2000 il margine di vantaggio nel cruciale Stato della Florida fu talmente ridotto da richiedere riconteggi e un intenso contenzioso, culminato nella decisione Bush v. Gore della Corte Suprema.

In Bush v. Gore la Corte intervenne su questioni di eguaglianza nella valutazione delle schede e di conformità alle scadenze previste dalla legislazione federale per la conclusione delle controversie relative alla nomina degli Elettori, ponendo fine ai riconteggi e confermando, di fatto, l’assegnazione dei 25 voti elettorali della Florida a George W. Bush. Il ruolo della Corte nel sindacare il procedimento elettorale presidenziale deriva dall’interpretazione delle clausole costituzionali, in particolare l’Equal Protection Clause del XIV Emendamento e le disposizioni dell’Articolo II sul potere degli Stati nella nomina degli Elettori, più che da una disciplina espressa sul controllo giudiziario delle elezioni presidenziali.

La centralità del Collegio elettorale nelle crisi elettorali è attestata anche dalle procedure dettagliate previste per il conteggio e per l’eventuale sollevamento di obiezioni in sede di seduta congiunta del Congresso, illustrate tra l’altro da guide di ricerca del Law Library of Congress e da rapporti del Congressional Research Service.

Proposte di riforma e critica dottrinale

Sin dal XIX secolo il Collegio elettorale è stato oggetto di numerose proposte di riforma, molte delle quali mirano a sostituirlo con un’elezione diretta a suffragio universale del Presidente. Secondo i National Archives, nel corso degli ultimi due secoli sono stati presentati in Congresso centinaia di progetti di Emendamento costituzionale relativi al sistema presidenziale, più che su qualsiasi altro tema specifico.

Gli argomenti a favore della conservazione del Collegio sottolineano il ruolo di garanzia del federalismo – poiché costringe i candidati a cercare sostegno diffuso tra gli Stati – e la tendenziale produzione di esiti chiari, che riducono il rischio di ballottaggi nazionali o riconteggi su scala federale. Le critiche evidenziano la sovra‑rappresentazione strutturale degli Stati meno popolosi, la concentrazione della competizione in pochi “swing States” e la possibilità che la volontà della maggioranza degli elettori a livello nazionale non si traduca nell’elezione del Presidente.

Accanto ai progetti di Emendamento, si è sviluppata anche la proposta del “National Popular Vote Interstate Compact”, con cui alcuni Stati si impegnano – a determinate condizioni – ad assegnare i propri voti elettorali al candidato che ottiene il maggior numero di voti popolari a livello nazionale. Questo strumento, che opera sul piano del diritto interstatale e presuppone un’interpretazione estensiva dei poteri degli Stati nella nomina degli Elettori, è oggetto di un vivace dibattito dottrinale per le sue implicazioni sul rapporto fra sovranità statale, struttura federale e principio democratico.

Riforme recenti: l’Electoral Count Reform Act

Gli eventi successivi alle elezioni del 2020, inclusi i tentativi di contestare la certificazione dei voti elettorali il 6 gennaio 2021, hanno condotto a una revisione legislativa del quadro federale sul conteggio dei voti del Collegio. Nel 2022 il Congresso ha approvato l’Electoral Count Reform and Presidential Transition Improvement Act, che riforma in profondità il vetusto Electoral Count Act del 1887 e modifica disposizioni del titolo 3 dello United States Code.

Tra i profili più rilevanti della riforma vi è la chiarificazione del ruolo del Vicepresidente durante la seduta congiunta di Conteggio, esplicitamente definito “puramente ministeriale”, senza alcun potere di determinare, accettare o respingere le liste di Elettori o i loro voti. La legge innalza inoltre la soglia per la presentazione di obiezioni ai voti elettorali, richiedendo la sottoscrizione di almeno un quinto dei membri di ciascuna Camera, e specifica in modo più restrittivo i motivi per cui un’obiezione può essere sollevata.

Secondo analisi accademiche e di centri di ricerca universitari, l’obiettivo dichiarato dell’Electoral Count Reform Act è quello di ridurre le ambiguità normative che avevano lasciato spazio a interpretazioni controverse dei poteri del Congresso e del Vicepresidente, rafforzando il principio per cui il conteggio federale deve limitarsi a registrare fedelmente il risultato certificato dagli Stati.